Associazione delle istituzioni
di cultura italiane

Statuto

Art.1

E’ istituita con sede sociale in Roma l’Associazione delle Istituzioni di cultura italiane (AICI).

Art.2

L’AICI è un’Associazione senza fini di lucro. Essa si propone di tutelare e valorizzare la funzione degli istituti^ di cultura nei quali la Costituzione della Repubblica riconosce una componente essenziale della comunità nazionale, e ne rappresenta gli interessi nei confronti delle istituzioni operanti nell’ambito delle politiche culturali e della formazione.

Art.3

L’AICI ha i seguenti compiti specifici: rendersi interprete nelle linee generali degli interessi delle istituzioni di cultura sia in sede nazionale che in sede comunitaria e presso organismi internazionali; promuovere, in forma coordinata, iniziative idonee a razionalizzare e migliorare la gestione dei servizi delle istituzioni aderenti, valorizzandone le strutture e i patrimoni; organizzare un servizio di informazione con lo scopo di documentare l’attività delle istituzioni di cultura; organizzare un servizio di consulenza legale e tributaria; promuovere iniziative di qualificazione e di aggiornamento del personale addetto alle istituzioni di cultura; realizzare ogni altra iniziativa diretta al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.4

Fanno parte dell’Associazione i soci fondatori. Eventuali richieste di nuove ammissioni saranno sottoposte all’Assemblea che deciderà a maggioranza dei due terzi dei votanti. Possono chiedere di aderire all’AICI gli Istituti in possesso dei seguenti requisiti: riconoscimento giuridico; costituzione da almeno cinque anni; accertata attività di ricerca scientifica svolta con continuità, che si accompagni anche ad eventuali attività formative; rilievo scientifico del patrimonio documentario dell’Istituto e sua considerazione, in base alle norme vigenti, di bene culturale, fruibile al pubblico in maniera permanente per almeno 20 ore settimanali; pubblicazione di monografie, di fonti, di atti di convegni, di periodici, ecc.; organizzazione periodica di convegni, mostre o altre manifestazioni di alto valore scientifico; rapporti con istituzioni a livello nazionale e internazionale.

Art.5

Tutti i soci sono tenuti a versare una quota di associazione iniziale e una quota annuale, il cui importo sarà stabilito dall’Assemblea dei soci. Il mancato versamento della quota per tre annualità consecutive comporta la decadenza dalla qualità di socio

Art.6

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Comitato esecutivo, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti. L’Associazione si avvale inoltre dell’opera di un segretario generale^ e di un tesoriere. Le cariche sociali sono gratuite.

Art.7

L’Assemblea dei soci è costituita dall’insieme dei soci in regola con il pagamento della quota dell’anno precedente per l’assemblea di aprile, e dell’anno corrente per l’assemblea di novembre^. Essa si riunisce in via ordinaria due volte l’anno. In via straordinaria ogni volta che il Presidente o il Comitato esecutivo lo ritengano necessario o venga richiesto da almeno un quarto dei soci. L’avviso di convocazione recante l’ordine del giorno deve essere inviato agli interessati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. All’assemblea partecipa il rappresentante legale di ciascun Istituto o persona da lui designata. Salvo che non sia diversamente disposto, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice.

Art.8

L’Assemblea determina le linee del programma annuale di attività, a cui il Comitato esecutivo dovrà attenersi; delibera sulle proposte presentate dal Comitato esecutivo; approva la relazione annuale del Presidente sull’attività dell’Associazione; approva entro il mese di novembre il bilancio preventivo, entro il mese di aprile il consuntivo per l’esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; elegge a scrutinio segreto il Presidente e i membri del Comitato esecutivo, designa i revisori dei conti;

Art.9

Il Comitato esecutivo è composto da 12 a 20 membri, oltre al Presidente. I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti*. Il Comitato nel corso della prima riunione può designare fra i suoi componenti uno o più vicepresidenti, nomina il segretario generale e il tesoriere. Cura la realizzazione dei programmi deliberati dall’Assemblea; elabora proposte da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; cura la gestione finanziaria, redige il bilancio. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o su richiesta di almeno tre membri. La convocazione viene fatta dal Presidente. Sono invitati a partecipare alle riunioni gli ex presidenti dell’Aici.

 

Così modificato per deliberazione dei soci dell'Aici del 23 novembre 2023

Art.10

Il Presidente è organo rappresentativo dell’Associazione, e ne ha la legale rappresentanza. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Convoca l’Assemblea e il Comitato esecutivo, fissandone l’ordine del giorno, e li presiede. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si avvale della collaborazione del segretario generale e del tesoriere, i quali partecipano alle riunioni del Comitato.

 

Su proposta del Comitato esecutivo, l’Assemblea, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, può deliberare di conferire il titolo di Presidente onorario ai presidenti cessati dal mandato. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo. Si applica l’ultimo periodo dell’art.9.

 

Così modificato per deliberazione dei soci dell'Aici del 23 novembre 2023

Art.11

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri designati dall’Assemblea e opera in conformità alle norme del codice civile. Nella prima riunione, elegge nel suo seno un presidente. Dura in carica tre^anni.

Art.12

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote sociali e di iscrizione, dai contributi erogati da enti pubblici e privati; da liberalità e donazioni provenienti da parte di persone fisiche o giuridiche, che siano espressamente accettate dal Comitato esecutivo. Il pagamento delle quote è effettuato, di regola, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento”.

 

Così modificato per deliberazione dei soci dell'Aici del 23 novembre 2023

Art.13

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno proporsi o dal Comitato esecutivo o da almeno un quarto dei componenti l’Assemblea dei soci. Le proposte di modifica dovranno essere comunicate agli altri membri, con conferma di ricezione^, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea in cui tali proposte saranno all’ordine del giorno. Le deliberazioni dell’Assemblea recanti modifiche di statuto sono valide se approvate con la maggioranza dei soci aventi diritto, presenti anche tramite delega.

Art.14

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia. * Modifica approvata il 17 novembre 2008 ° Modifica approvata il 15 aprile 2016 ^ Modifica approvata il 7 novembre 2019

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