Associazione delle istituzioni
di cultura italiane
Statuto
Art.1
E’ istituita con sede sociale in Roma l’Associazione delle Istituzioni di cultura italiane (AICI).
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6
Art.7
Art.8
Art.9
Il Comitato esecutivo è composto da 12 a 20 membri, oltre al Presidente. I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti*. Il Comitato nel corso della prima riunione può designare fra i suoi componenti uno o più vicepresidenti, nomina il segretario generale e il tesoriere. Cura la realizzazione dei programmi deliberati dall’Assemblea; elabora proposte da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; cura la gestione finanziaria, redige il bilancio. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o su richiesta di almeno tre membri. La convocazione viene fatta dal Presidente. Sono invitati a partecipare alle riunioni gli ex presidenti dell’Aici.
Così modificato per deliberazione dei soci dell'Aici del 23 novembre 2023
Art.10
Il Presidente è organo rappresentativo dell’Associazione, e ne ha la legale rappresentanza. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Convoca l’Assemblea e il Comitato esecutivo, fissandone l’ordine del giorno, e li presiede. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si avvale della collaborazione del segretario generale e del tesoriere, i quali partecipano alle riunioni del Comitato.
Su proposta del Comitato esecutivo, l’Assemblea, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti, può deliberare di conferire il titolo di Presidente onorario ai presidenti cessati dal mandato. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo. Si applica l’ultimo periodo dell’art.9.
Così modificato per deliberazione dei soci dell'Aici del 23 novembre 2023
Art.11
Art.12
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote sociali e di iscrizione, dai contributi erogati da enti pubblici e privati; da liberalità e donazioni provenienti da parte di persone fisiche o giuridiche, che siano espressamente accettate dal Comitato esecutivo. Il pagamento delle quote è effettuato, di regola, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento”.
Così modificato per deliberazione dei soci dell'Aici del 23 novembre 2023
Art.13
Art.14
Informazione e consulenza
Offriamo ai soci un servizio di consulenza su temi di interesse comune.
Promozione istituti
Promuovere la conoscenza degli istituti, delle loro attività, risorse e servizi.
Innovazione
Favoriamo l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.